Art. 20.
(Funzioni del presidente del consiglio
regionale dell'ordine).

      1. Il presidente del consiglio regionale dell'ordine, eletto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, deve essere iscritto alla sezione A dell'albo ed è rieleggibile.
      2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ed esercita le funzioni conferitegli dalla presente legge, da altre disposizioni normative ovvero dal consiglio regionale dell'ordine.
      3. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea quando la maggioranza dei componenti del consiglio regionale dell'ordine ovvero un quarto degli iscritti all'albo lo richiede.
      4. Il presidente rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.